Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso del maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dei carabinieri Carmelo Cataldi ora in congedo al quale era stata vietata 'l'iscrizione e l'assunzione di carica sociale in seno a partito politico' ed erano stati inflitti per un'asserita incompatibilità con l'adempimento dei doveri di Sottufficiale, 5 giorni di consegna di rigore, peraltro con l'espressa ammonizione "che, in caso di inottemperanza, sarebbe stato avviato il procedimento per la diffida ministeriale ed eventuale successiva decadenza dal servizio". Secondo l'Arma dei carabinieri infatti – si legge nella sentenza – "l'iscrizione e l'assunzione di carica sociale in seno a partito politico, costituisce comportamento suscettibile di assumere rilievo sotto il profilo disciplinare, ai sensi del nr. 9 dell'allegato 'C' al R.d.m.", del Regolamento di disciplina militare trattandosi di "incarico incompatibile con l'adempimento dei Suoi doveri di sottufficiale".
Il maresciallo ha impugnato l'intero procedimento a suo carico sostenendo la piena legittimità dei suoi atti, compresa l'assunzione della carica di segretario regionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte gli ha dato pienamente ragione. I giudici amministrativi "sono giunti alla conclusione di ritenere illegittimo il divieto per i militari di iscriversi in partiti politici e di assumere nel loro ambito cariche direttive, alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica delle norme", si legge nella nota. Per rendere ancora più chiara la sentenza, i magistrati amministrativi hanno sottolineato che "il legislatore non ha mai stabilito per i militari un esplicito divieto di iscrizione ai partiti politici".
"Di conseguenza – conclude la sentenza -, il ricorso introduttivo deve essere accolto e deve, per l'effetto, disporsi l'annullamento dell'atto di ammonimento a recedere dalla carica politica rivestita. Parimenti, risultando fondata la censura di illegittimità derivata, e con assorbimento delle ulteriori censure, vanno accolti anche i motivi aggiunti, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente (pari a giorni cinque di consegna di rigore)".