Dall'emergenza allo sbarco in un luogo sicuro
Secondo le leggi italiane e internazionali, qualsiasi nave è tenuta a prestare soccorso a migranti o chiunque venga trovato in mare in pericolo di vita, informare le autorità competenti, prestare le prime cure a chi viene salvato e trasferirlo in un luogo sicuro.
Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (Italian Maritime Rescue Coordination Center Imrcc) della guardia costiera di Roma, ricevuta la segnalazione di un'emergenza in atto al di fuori della propria area di responsabilità Sar (Search and rescue), in acque internazionali, assume il coordinamento delle operazioni di soccorso, secondo gli obblighi giuridici assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia (Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e ratificata dall'Italia con legge 3 aprile 1989, n. 147).
L'Imrcc avvisa l'autorità Sar competente ovvero quella in grado di fornire migliore assistenza. Qualora questa non risponda o non sia disponibile, l'Imrcc coordina le operazioni fino al loro termine e individua il luogo sicuro di sbarco (il cosiddetto 'place of safety') dei naufraghi.
La guardia costiera italiana, quando coordina un soccorso, può utilizzare altre navi oltre ai propri mezzi specializzati nel soccorso in mare, chiedendo la cooperazione di qualsiasi altra imbarcazione comprese quelle delle ong o mercantili.
Nel caso in cui l'autorità Sar competente intervenga e dichiari di assumere la responsabilità delle operazioni di soccorso, è quest'ultima ad acquisire, in base alle medesime norme internazionali, il coordinamento delle operazioni.
L'obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale di Amburgo, non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta anche l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro ('place of safety').
Nell'ottica della Convenzione Sar, per 'luogo sicuro', si intende un 'luogo' in cui sia assicurata la sicurezza, intesa come protezione fisica, delle persone soccorse in mare. Laddove, però, le persone soccorse in mare, oltre che 'naufraghi' debbano qualificarsi anche come 'migranti', l'accezione del termine sicurezza del luogo di sbarco si connota anche di altri requisiti legati all'esigenza di attuare procedure amministrative connesse allo status di richiedente asilo delle persone soccorse.
Per l'Italia, il place of safety è determinato dall'Autorità Sar in coordinamento con il Ministero dell'Interno.
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