Secondo il collegio della Sezione Lavoro e Previdenza a loro vanno applicate le tutele legali tra cui 1.400 euro lordi di stipendio, tredicesima e quattordicesima
Per la Corte d’Appello di Milano i rider di Deliveroo devono essere considerati come lavoratori subordinati e a loro vanno applicate le tutele legali tra cui oltre 1.400 euro lordi di stipendio, tredicesima e quattordicesima. La sentenza è stata emessa lo scorso 9 febbraio nella causa fra la multinazionale del food delivery e il rider Giuseppe Di Maggio, assistito dagli avvocati Giovanni Paganuzzi e Ilaria Elisa Calcatelli e dal sindacato Uiltucs.
Per il collegio della Sezione Lavoro e Previdenza presieduto dalla giudice Silvia Marina Ravazzoni e composto dai giudici Benedetta Pattumelli e Giulia Dossi (consiglieri), fra il rider e Deliveroo c’è dall’1 dicembre 2018 “un rapporto di collaborazione” in base al jobs Act al quale va applicata la “disciplina di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno di 40 ore settimanali, con inquadramento nel sesto livello del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio e retribuzione lorda di 1.407,94 euro per 14 mensilità”. Si tratta della prima sentenza di secondo grado in assoluto in Italia – fa sapere la Uiltucs in una nota – che conferma i diritti da lavoro dipendente per un fattorino di Deliveroo.
Deliveroo: “Nessun tribunale riconosce subordinazione”
In una nota, Deliveroo ha dato la sua versione dei fatti, precisando: “Nessuna sentenza di nessun Tribunale Italiano riconosce oggi l’inquadramento di lavoratore subordinato ai rider che collaborano con Deliveroo, che sono e restano pertanto lavoratori autonomi. Tale principio è confermato proprio dalla sentenza a cui fa riferimento la stessa UILTuCS – che riguarda tra l’altro un caso individuale – in cui la Corte d’Appello, ribaltando la valutazione del Tribunale di primo grado, ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo ex. art. 2. D. Lgs. 81/15. Tra l’altro la decisione è relativa a un vecchio modello utilizzato che non è più in uso da anni“.
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