Pene inasprite, introduzione di nuovi reati, accelerazione delle procudure. Approvate oggi alcune modifiche

Il ‘Codice rosso‘ è una legge che tutela le donne e i soggetti che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Si tratta della L.69/2019 dal titolo ‘Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere‘. La direttiva introduce nuovi reati, inasprisce le pene per quelli già esistenti ed elabora una procedura per tutelare meglio e prima chi vive situazioni di rischio. Con il ‘Codice Rosso’ – che in queste ore in Parlamento ha visto l’approvazione di ulteriori modifiche in materia di assunzione di informazioni da parte delle vittime – è prevista una accelerazione per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale. In questi casi i provvedimenti di protezione delle vittime vengono adottati più velocemente. La polizia giudiziaria – non appena acquisita la notizia di reato – riferisce immediatamente al Pm, anche oralmente. Entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il Pm – laddove si procede per delitti di violenza domestica o di genere – deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Altra novità l’allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi per farlo e non più 6 come in precedenza. Modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il giudice, al fine di garantirne il rispetto, può predisporre anche il ricorso al braccialetto elettronico. Dopo l’entrata in vigore del ‘Codice Rosso’, le misure di prevenzione sono applicabili anche al reato di maltrattamento nei confronti del coniuge o del convivente.

I nuovi reati del Codice Rosso

La legge 69/2019 introduce 4 nuovi reati nel codice penale:

  • Art. 612-ter Cp: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (il cosiddetto ‘revenge porn’), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro.
  • Art. 583-quinquies Cp: il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (‘sfregio del volto’), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando si provoca la morte della vittima è previsto l’ergastolo.
  • Art. 558-bis Cp: il reato di costrizione o induzione al matrimonio è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La pena aumenta se il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
  • Art. 387-bis Cp: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni.

Inasprite le pene: il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7; lo stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e sei mesi; la violenza sessuale dal minimo di 5 al massimo di 10 anni passa da 6 a 12 anni. La violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14 anni, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12.La legge prevede anche specifici obblighi formativi – sia sul fronte della prevenzione sia su quello del perseguimento dei reati – per il personale delle forze dell’ordine con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 

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