Non può essere presa a parametro perché "non si riferisce a un importo interamente spendibile"

Nella valutazione di un salario minimo “costituzionale” non si può assumere a riferimento “la retribuzione lorda” che “non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una seconda sentenza sul tema delle retribuzioni minime di 8 vigilantes dipendenti della cooperativa Servizi Fiduciari del Gruppo Sicuritalia, assunti nel 2018 e impiegati come receptionist negli appalti di Snam. Assistiti dall’avvocato Giovanni Paganuzzi di Milano, i lavoratori hanno fatto causa all’azienda per violazione dell’articolo 36 della Costituzione (retribuzione “proporzionata e dignitosa”) denunciando uno stipendio lordo mensile di 930 euro (5,38 euro/ora) per 13 mensilità, così come previsto all’epoca dal Ccnl Vigilanza Privata Servizi Fiduciari.

La vicenda processuale

Dopo aver vinto in primo grado, l’8 marzo 2022 la Corte di Appello di Milano aveva dato torto ai vigilantes perché “esaminando i cedolini paga prodotti […] emerge che ciascuno di essi percepisce uno stipendio mensile lordo superiore alla soglia di povertà fissata dall’Istat”, hanno scritto i giudici Vignati-Pattumelli-Beoni con riferimento agli 834,66 mensili stimati nel 2018 dall’Istat come soglia di povertà assoluta per una persona fra i 18 e i 59 anni residente al Nord Italia. Il 2 ottobre la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha riformato la sentenza stabilendo come la Corte di appello si sia sottratta “all’obbligo di motivazione sul perché utilizzare la retribuzione lorda invece di quella netta” e l’abbia confrontata “con l’indice Istat di povertà” che però riguarda “la capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali”.

“Va da sé – scrive il collegio della Suprema Corte presieduto dal giudice Guido Raimondi – che nell’ambito dell’operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità” non potendo “perciò assumere a riferimento la retribuzione lorda” che “non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore”.

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