Mercoledì scorso i pm hanno definito gli interventi 'salva Olimpiadi' come 'norme illegittime' di 'gravità inaudita'

Appalti, stipendi a cinque zeri per i manager olimpici a cinque cerchi che superano il tetto delle remunerazioni dei dirigenti pubblici, tasse agevolate e la possibilità stessa di contestare i reati di corruzione, turbativa d’astata, abuso d’ufficio. È lungo questo asse che si consuma lo scontro fra la Procura di Milano e il Governo sulla natura della Fondazione Milano-Cortina 2026, il Comitato organizzatore dei giochi olimpici invernali (Cog). Pubblica o privata? Per i pubblici ministeri Francesco Cajani, Alessandro Gobbis e l’aggiunta Tiziana Siciliano è una verità ‘granitica’ che la Fondazione sia un ente di diritto pubblico. A maggio perquisiscono la sede della fondazione e i 3 indagati – l’ex ad Vincenzo Novari, l’ex capo del digital Massimiliano Zuco e l’imprenditore Luca Tomassini – con le ipotesi di gare truccate e corruzione nell’inchiesta che parte dagli 1,8 milioni di appalti digital. Ben presto il fascicolo si allarga al maxi contratto da 176 milioni con Deloitte e le assunzioni ‘eccellenti’ nella Fondazione, da Livia Draghi a Lorenzo Cochis La Russa. Mercoledì scorso nell’aula del tribunale del riesame di Milano i pm hanno definito gli interventi ‘salva Olimpiadi’ dell’Esecutivo, varati a inchiesta già aperta, come ‘norme illegittime’ di ‘gravità inaudita’ più che ‘le leggi ad personam’. Dal canto loro citano la più ‘recente giurisprudenza europea, civile e amministrativa’. Linea opposta dal Governo Meloni e precedenti esecutivi che si sono susseguiti dal 2019 in poi. Le diverse maggioranze hanno ribadito a più riprese – citando una sentenza del Tar Piemonte del 2004 proprio sui Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato – che si tratta di ente di diritto privato. Fino ad arrivare alle formulazioni definitive di legge. La Fondazione opererebbe ‘in regime di diritto privato’ con ‘funzione di Comitato organizzatore dei Giochi’ per svolgere tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi, senza ‘scopo di lucro’ in ‘conformità (agli) impegni assunti dall’Italia in sede internazionale’ e ‘tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto’ nel ‘rispetto della Carta Olimpica’.

Come nasce la fondazione Milano-Cortina 2026

‘Abbiamo voluto tutti quanti’ che fosse una ‘fondazione di diritto privato’. È quanto afferma nel 2020 l’allora onorevole Giancarlo Giorgetti, oggi ministro dell’Economia e delle Finanze, durante i lavori parlamentari di conversione al ‘decreto Olimpiadi’. ‘Questo è cosa buona, non necessariamente cosa giusta – aggiungeva il parlamentare del Carroccio – perché permette al comitato organizzatore di potere agire in modo snello, non essendo subordinato a tutte le procedure tipiche della pubblica amministrazione’ ma ‘implica una responsabilità di coloro che sono chiamati a svolgere queste funzioni’. ‘Non può essere Io scudo per sottrarsi a un sindacato rispetto alla gestione di soldi che possono essere anche pubblici’. Per Giorgetti ‘il fatto che non ci sia la Corte dei conti tra i piedi non deve giustificare un senso di rilassatezza rispetto a come si assume il personale, a come si fanno le gare d’appalto, a come si decidono le situazioni’. La Fondazione MI-CO viene costituita a Milano il 9 dicembre 2019. I ‘fondatori’ sono il Comune di Milano, il Comune di Cortina d’Ampezzo, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ed il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) ed è inizialmente formata da consiglio di amministrazione, comitato di gestione, collegio sindacale, il revisore legale dei conti. A tre mesi dall’approvazione dello statuto viene sancita l’assegnazione formulata dal Comitato internazionale olimpico e la Fondazione assume le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi. La legge dell’11 marzo 2020 prevede, fra i vari aspetti, una ‘garanzia dello Stato’ fino a un massimo di 58,1 milioni di euro per rimborsare eventualmente i 452 milioni di dollari ricevuti dal Cio di Losanna come ‘anticipo sui diritti televisivi’ se mai l’evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato. Una circostanza che non si è mai verificata. Il resto delle garanzie finanziarie viene messo sul piatto da Regioni e città ospitanti. In fase di conversione della legge il testo viene modificato (maggio 2020) arrivando alla formulazione attuale sulla natura giuridica del Comitato organizzatore. A gennaio 2021 viene modificata la governance: entrano 3 nuovi soggetti pubblici Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano) e viene abolito il Comitato di Gestione. Nel settembre 2022 con il Dl sui Giochi Olimpici e le finali ATP di Tennis Torino 2021-2025 vengono ridotti i membri del cda da 22 a 14 tutti di diretta nomina pubblica (prima solo 12 su 22 e 2 membri su 3 del collegio sindacale) ad eccezione dell’ad di designazione pubblica ‘indiretta’.

Pubblica o privata: il nodo stipendi dei manager

La questione ‘giuridica’ se la Fondazione Milano-Cortina sia pubblica o privata si pone fra gli stessi promotori sin dalla prima riunione del cda del 24 febbraio 2020. Il motivo quello di ‘determinare’ lo stipendio dell’amministratore delegato Vincenzo Novari, oggi sostituito da Andrea Varnier: 450mila euro più altri 100mila euro lordi l’anno che ‘sfondano’ il tetto massimo previsto per i manager e dirigenti delle amministrazioni pubbliche. A verbale il presidente della Fondazione e numero uno del Coni, Giovanni Malagò, informa di aver chiesto due approfonditi pareri al prestigioso studio legale Bonelli Erede e alla professoressa di diritto amministrativo dell’Università Cattolica, Barbara Boschetti. Secondo cui ‘non trovano applicazione nei riguardi della Fondazione’ le norme ‘che recano limitazioni in materia di emolumenti e compensi’ in ‘linea con la natura privatistica della Fondazione delineata nella candidatura olimpica e dai suoi fondatori’.

Le tasse agevolate

Un membro del cda di nomina del Comune di Cortina d’Ampezzo, Andrea Giovanardi, prende parola e argomenta a favore dei pareri sulla natura privatistica. ‘Non si ravvisano in capo alla Fondazione finalità di interesse generale’ e l’ente è destinato ‘ad operare in una logica competitiva, seguendo moduli organizzativi di carattere commerciale’. La questione dei compensi a cinque zeri per i manager della manifestazione a cinque cerchi viene risolta con l’origine delle ‘risorse’. ‘Non sono di natura pubblicistica’ perché provengono da ‘contributi del CIO, sponsorizzazioni, incasso degli biglietti’ per quanto alcune di queste voci siano naturalmente da posticipare al 2026, anno delle olimpiadi. Giovanardi tuttavia sottolinea alcuni aspetti ‘critici’ contenuti della ‘Legge Olimpica’. In particolare la normativa fiscale che non assoggetta la Fondazione all’imposta sul reddito delle società (Ires) nemmeno per le ‘attività commerciali svolte’. Un fatto che porterebbe a ritenere ‘l’esenzione introdotta per finalità di interesse generale’. Anche gli stipendi beneficiano di agevolazioni fiscali. In particolare sarebbero soggetti a tassazione ‘limitatamente al 30% del loro ammontare’.

La posizione del governo

L’11 giugno 2024, a inchiesta ‘svelata’ della Procura di Milano e perquisizioni eseguite dai militari della guardia di finanza Nucleo Pef, il Governo approva il Dl ‘Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali’. Viene varata una norma di ‘interpretazione autentica’ della Legge Olimpica dove si ribadisce che ‘le attività svolte dalla Fondazione Milano Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico’. Il Comitato organizzatore dei giochi ‘opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali’. Le ‘carte’ dell’Esecutivo sono la sentenza del Tar Piemonte del 3 marzo 2004 che riguardò il ‘Toroc’, il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006; le note prodotte ai pm dall’avvocata di fiducia della Fondazione, l’ex ministra della Giustizia, Paola Severino; quattro pareri resi fra 2020 e 2023 dall’Avvocato Generale dell’Avvocatura dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli e il professor Aristide Police. I pareri escludono il ‘carattere di organismo di diritto pubblico’. Tra le motivazioni il fatto che ‘fondazione non riceve finanziamenti pubblici’ e il suo patrimonio deriva da ‘contributi, versamenti, entrate e corrispettivi derivanti dalla promozione dell’evento’ olimpico al ‘netto’ della ‘dotazione iniziale’, che lo ‘scopo’ della Fondazione è ‘esclusivamente l’organizzazione di un singolo evento’ e pertanto estraneo ‘al soddisfacimento di un bisogno di carattere generale’ e, infine, perché ‘agisce, almeno in parte, in concorrenza con altri eventi sportivi di eguale rilevanza e offre un prodotto sul mercato delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi’. Tra i numerosi riferimenti giurisprudenziali anche una sentenza delle sezioni unite della Cassazione sulla Fondazione Matera-Basilicata 2019 per la promozione del capoluogo lucano come Capitale della Cultura Europa nella quale si afferma che ‘il rapporto di lavoro con tale fondazione debba essere configurato alla stregua rapporto di lavoro privato’.

La posizione della procura di Milano

Per i pm milanesi, non vi è ‘alcun dubbio’ sul fatto che la Fondazione MI-CO ‘sia stata istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale quali quelle relative alla organizzazione delle Olimpiadi’. In una memoria di 90 pagine hanno raccolto precedenti e giurisprudenza che ritengono favorevole alle proprie posizioni. Citano la ‘piena compatibilità tra il perseguimento dell’interesse pubblico e l’agire in un regime di concorrenza’ come avrebbe riconosciuto il gip di Milano che il 22 marzo 2024 ha autorizzato le intercettazioni telefoniche per le ipotesi di reato di corruzione e turbativa d’asta. Vi sarebbe totale ‘irrilevanza della normativa interna’ (il Dl dell’11 giugno) in favore della ‘norma comunitaria’ espressa in sentenza della Corte di Giustizia Europea e delle sezioni unite Cassazione sulla ‘qualifica di organismo di diritto pubblico’, come anche totale assenza del ‘rischio d’impresa’ viste le ‘garanzie patrimoniali degli enti pubblici fondatori e dello Stato’ anche per il ‘ripianamento dell’eventuale deficit di bilancio finale’. Citano i tre criteri con cui il codice degli appalti del 2016 (sottolineano come sia sorpassata la sentenza del Tar Piemonte 2004) identifica gli enti di diritto pubblico. ‘Qualsiasi organismo, anche informa societaria’ che è ‘istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale’ che sia ‘dotato di personalità giuridica’ la ‘cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico’ o la ‘cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi’.

Le intercettazioni: “Noi siamo pubblici”

Gli ‘stessi protagonisti sanno’ che vi è ‘un interesse generale’ annotano i pm depositando una serie di intercettazioni telefoniche relative anche a persone non indagate. Quella in cui il legale interno alla Fondazione, Pietro Fea, dice al collega Marco Moretti (29 aprile 2024) che ‘c’è comunque attività di interesse nazionale, per quanto ci ostiniamo a dire che non perseguiamo l’interesse pubblico generale, però ahah’. Oppure quella del manager interno, Andrea Francisi, che il 18 aprile 2024 sentenzia ‘Noi nn siamo privati, siamo pubblici. Io non l’ho mai visto fare da un privato la gara.

I debiti della fondazione Milano Cortina 2026 

Per i magistrati assumono valore anche le ‘numerose linee di credito con istituti bancari’ aperte dalla Fondazione. ‘Non vi è dubbio che tali strumenti di finanziamento, sia pure di carattere privato, trovano nell’esistenza delle garanzie statali (e degli enti territoriali) il presupposto imprescindibile per il loro ottenimento’. In caso contrario la Fondazione non vi avrebbe potuto far fronte con le ‘entrate di origine privatistica’ data la ‘iniziale situazione patrimoniale’ che non teneva il ‘passo con l’ammontare esponenziale delle spese‘ per la natura stessa dei ricavi generati dalle Olimpiadi.

Il caso Parigi 2024

Infine i pm valorizzano documenti e intercettazioni relative all’edizione dei giochi olimpici di Parigi 2024. Secondo le informative della guardia di finanza quando il CIO paventa la possibilità che ‘l’ecosistema digitale’ delle olimpiadi invernali non sia gestito solo da Deloitte in forza dell’accordo internazionale da 1 miliardo di dollari per le prossime 5 edizioni dei Giochi ma anche dalla multinazionale cinese dell’e-commerce Alibaba (altro partner e ‘worldwide sponsor’ del Comitato Olimpico Internazionale) è il manager Marco Moretti parlare di conformarsi agli standard ‘per la pubblica amministrazione’ in termini di cybersicurezza. ‘Chiedono a me i requisiti – afferma – ma quali sono i requisiti, sono i requisiti del cloud della pubblica amministrazione di un Paese europeo’. Il legale interno alla Fondazione, Pietro Fea, aggiunge in un’altra conversazione.’A Parigi sono riusciti a implementare.. Perché c’è stata una legislaz…una diciamo legiferazione ad hoc per le Olimpiadi che so’ state dichiarate di interesse nazionale e hanno fatto anche delle norme per la sicurezza informatica’.

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