Matilde Lorenzi, procura Bolzano: “Causa della morte accidentale”

"L'evento non può essere neppure astrattamente qualificabile come reato" si legge nella nota

La Procura di Bolzano, guidata dal sostituto procuratore Axel Bisignano, in merito al decesso di Matilde Lorenzi avvenuto un mese fa a seguito di un incidente durante un allenamento in Val Senales fa sapere, tramite una nota, che “si è ritenuto e si ritiene tutt’ora che l’evento mortale sia stato causato da un fatto meramente accidentale neppure astrattamente qualificabile come reato ed il relativo fascicolo è stato iscritto a modello 45 (come fatto non costituente reato); motivo per il quale non sono stati disposti neppure accertamenti autoptici, ma questa Procura ha rilasciato il prima possibile il nulla osta alla sepoltura, anche per rispetto della famiglia”. 

“Dalle dichiarazioni rese dall’allenatore della ragazza, il quale ha assistito in prima persona alla dinamica dell’incidente, risulta che l’incidente si è verificato mentre l’atleta effettuava una spigolata, perdendo il controllo della discesa e finendo rovinosamente fuori pista” si legge ancora nella nota. Inoltre, come risulta dal verbale di sopralluogo e dalle fotografie, la pista era delimitata con “palinatura posizionata nel rispetto della normativa vigente”, e l’incidente si è verificato “nella fase finale della discesa e più precisamente nella zona pressoché pianeggiante caratterizzata da uno slargo con una pendenza modesta (circa 15°)”, e non venivano rilevate violazioni alla normativa sulla sicurezza.

“Come si evince dalla visione di alcune fotografie apparse sulla stampa, quel tratto di pista non era delimitato da una rete di protezione/contenimento, posto che ai sensi dell’art. 13 della legge provinciale n. 14/2010, così come da ultimo modificata con legge provinciale di Bolzano del 18.07.2023, n. 15, non vi erano curve o tratti contraddistinti da forte pendenza ovvero caratteristiche tali da causare pericolose fuoriuscite di pista. Anche ai sensi degli artt. 9 c. 1 e 3 e 7 L.P. 14/2010 (‘delimitazione piste da sci’) non vi era alcun pericolo atipico, né interno né esterno alla pista, come definito dall’art. 15 del Regolamento di esecuzione (ovvero piante, massi, sostegni di impianti di risalita, alberi, curve particolarmente strette in prossimità di precipizi, crepacci, motoslitte in movimento ecc…), tale da imporre al gestore lungo quel tracciato di allenamento misure di protezione e/o segnaletiche, neppure ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 2021 n. 40″ sottolinea ancora la Procura.

Infine, come hanno rilevato i Carabinieri nella relazione di incidente sciistico, quel giorno la neve era compatta e ben battuta, c’era bel tempo, la visibilità era ottima, con assenza di vento. Le caratteristiche della pista erano tali da escludere qualsivoglia obbligo di attivazione da parte del gestore, non sussistendo alcuna insidia interna o esterna alla pista, che dovesse giustificare l’adozione di apposite cautele. Tutti fattori che non hanno fatto ravvisare “né da parte dei Carabinieri né da parte della Procura la violazione di alcuna regola cautelare”.