Rinviata decisione sul "caso Albania" in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea
Sulla definizione e la valutazione di “Paesi sicuri“, la Cassazione, in un’ordinanza interlocutoria spiega che “spetta ai ministri”. “Il giudice, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce, in tal caso, nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento” si legge nell’ordinanza interlocutoria, pubblicata oggi, redatta dai giudici della Prima Sezione della Cassazione in merito al provvedimento di non convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall’Egitto, adottato dal Tribunale di Roma.
Il giudice valuta eccezioni
“La valutazione di sicurezza contenuta nel decreto ministeriale – prosegue l’ordinanza – non impedisce al giudice di prendere in considerazione specifiche situazioni di persecuzione che per il loro carattere esteso e generalizzato siano tali da rendere il Paese obiettivamente insicuro. Qualora le fonti provenienti dalle organizzazioni internazionali competenti, contemplate nell’art. 37 della direttiva 2013/32, rendano manifestamente evidente la presenza di persecuzioni con carattere generalizzato, endemico e costante, il giudice potrà ritenere la designazione come sicuro del paese di origine illegittima perché in evidente contrasto con la normativa europea”.
Cassazione: “dl Paesi Sicuri non ha efficacia retroattiva”
Nessuna norma del decreto-legge e della legge di conversione, sopravvenuta al decreto di non-convalida del trattenimento, neppure quella che ha elevato a norma primaria la lista dei paesi sicuri, è suscettibile di essere applicata retroattivamente. Pertanto, la legittimità del provvedimento con cui il Questore ha disposto il trattenimento deve essere vagliata in base al quadro normativo vigente a tale data” si legge ancora nell’ordinanza.
Rinvio decisione su Albania in attesa di pronuncia della Corte Ue
La Corte di Cassazione “rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di giustizia” dell’Unione Europea. E’ quanto si legge ancora nell’ordinanza interlocutoria, sempre in merito al provvedimento di non convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall’Egitto e poi trasferito in Albania, adottato dal Tribunale di Roma.
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