Il precedente limite massimo di due è stato ritenuto dalla Consulta non ragionevole né conforme alla finalità rieducativa della pena
Secondo la Corte Costituzionale i detenuti in regime di 41-bis, il cosiddetto ‘carcere duro’, devono poter beneficiare di almeno quattro ore d’aria al giorno (salvo per “giustificati motivi” se la direzione dell’istituto carcerario dispone diversamente oppure in regime di sorveglianza speciale, nei quali casi possono essere non meno di due al giorno). La Consulta lo ha stabilito con la sentenza 30/2025, con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater lettera f dell’ordinamento penitenziario “”limitatamente all’inciso ‘ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10′”.
Le ragioni della decisione della Corte Costituzionale
Atteso che nel regime differenziato le ore d’aria sono fruite dal detenuto all’interno del cosiddetto gruppo di socialità, opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria, la Corte ha ritenuto che il limite massimo di due ore al giorno, stabilito dalla norma censurata in seguito al dimezzamento operato dalla legge numero 94 del 2009, non sia ragionevole né conforme alla finalità rieducativa della pena perché mentre “comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza“. La Corte ha anche sottolineato come “l’ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità“.
Che cos’è il 41-bis
Il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, introdotto nel sistema normativo italiano dopo le stragi di mafia di via Capaci e via d’Amelio, mira a impedire che i detenuti appartenenti a organizzazioni criminali mafiose o terroristiche mantengano contatti con l’esterno o con gli altri reclusi. Tra le misure all’interno della norma ci sono l’isolamento in celle singole, limiti nei colloqui con i familiari e il controllo della corrispondenza. La durata iniziale del regime è di quattro anni, rinnovabile per periodi successivi di due anni qualora persistano le condizioni che ne giustificano l’applicazione. Negli scorsi anni, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha censurato parte della normativa relativa al controllo della corrispondenza con i legali. E oggi la Corte Costituzionale ha dichiarato non conforme a Costituzione la misura che nel 2009 ha dimezzato le ore d’aria concesse ai detenuti in regime di 41-bis perché ritiene che non rispetti il principio di rieducazione della pena.
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