Roma, 13 mar. (LaPresse) – “Le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, registrano ritardi medi nei pagamenti superiori ai 60 giorni nel 2014 e a 30 giorni a decorrere dal 2015, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivicompresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”. E’ quanto si legge nella bozza del decreto legge sui debiti P.a., all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di ieri. “E’ fatto altresì divieto agli enti – si legge ancora – di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si confingurino come esclusivi della presente disposizione”.
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