È convocato per le 17 a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Fra i provvedimenti all’ordine del giorno, ci sono anche il nuovo decreto legge con i sostegni a famiglie e imprese per le bollette, il disegno di legge annuale per la concorrenza, quello per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, e il decreto legislativo sul Codice degli appalti, per cui è atteso l’esame definitivo.
Sono ventidue gli articoli per il decreto energia che ‘amplia’ le tematiche e oltre alla parte sulle agevolazioni per le bollette energetica contiene, nella bozza visionata da LaPresse, anche disposizioni in materia di salute e in materia di adempimenti fiscali.
Confermato, come previsto, il bnonus sociale per l’energia elettrica anche nel secondo trimestre 2023 “riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute”. Fino al 30 giugno 2023 Iva al 5% sul metano. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.
“Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell’ambito del RepowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento a ciascun dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso” superi una soglia ancora da fissare di prezzo. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente determina le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche.
Fino al 30 giugno le imprese energivore che hanno subito rincari oltre il 30% nel primo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo 2019 “è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta” pari a una percentuale ancora da definire “delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023″. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica”.
“Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate”.”I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri (area critica), per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d’orario di lavoro”.
Fino al 31 dicembre 2025 il personale medico, che “alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione”.
Inasprite le pene per gli episodi di violenza contro il personale sanitario. “Se la persona offesa è esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività” si applicano le disposizioni del comma 1 dell’articolo 583 del codice penale, secondo cui “la lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni”.
Possibilità di aderire alla definizione agevolata in acquienza “anche per gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione. “Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni” della legge di bilancio che prevedeva la definizione in acquiescenza. “Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate”.