Il testo atteso nel Consiglio dei ministri venerdì

 Arriva la possibilità per i contribuenti di accordarsi preventivamente per due anni con il Fisco. E’ quanto si legge nella bozza del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri. Nel testo si prevede la possibilità di un concordato preventivo biennale, rinnovabile, che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti interessati entro aprile 2024, un mese dopo la normale scadenza fissata ad marzo, e che potrà essere accettata a luglio nel 2024 e a giugno negli anni successivi.

Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”, si legge nel testo. La proposta sarà messa a disposizione dei contribuenti anche in formato digitale. Le partite Iva che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dovranno avere un punteggio almeno di 8 e non avere debiti tributari o aver estinto quelli superiori a 5mila euro per tributi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali. Motivo di esclusione è anche non aver presentato la dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni di imposta precedenti o aver avuto una condanna nei tre anni precedenti per reati fiscali.

Sanzioni dimezzate con adesione a verbali constatazione

Sanzioni dimezzate per chi aderisce ai risultati dei verbali di constatazione. E’ quanto si legge nella bozza del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale atteso sul tavolo del consiglio dei ministri. “L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale – si legge – Fino alla predetta comunicazione, e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno di cui al periodo precedente, i termini per l’accertamento restano sospesi. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale”.

Cartelle anche via Pec, notifica subito con ricevuta consegna

Cartelle fiscali anche via Pec, con decorrenza immediata dei termini. E’ quanto si legge nella bozza del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale atteso sul tavolo del consiglio dei ministri. “Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati”, si legge, potranno essere inviati al domicilio digitale certificato. “Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all’ufficio”, continua la norma.

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