“Salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata al miglioramento, anche tenendo conto del contesto economico e sociale di riferimento, di indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, reputazione e responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, misurabili e verificabili esclusivamente sulla base di criteri definiti dalla contrattazione collettiva e riferibili al datore di lavoro, a una sua unità produttiva ovvero al Gruppo. Il medesimo regime si applica alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”. E’ quanto si legge in una bozza, visionata da LaPresse, del decreto legislativo di riforma delle imposte indirette atteso domani in Cdm.
“Nelle more dell’introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità, per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo riconosciuta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è incrementata di un importo non superiore a 80 euro da erogare unitamente alla tredicesima mensilità”, si legge inoltre nella bozza.
“Dal 1° gennaio 2025, la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) è riconosciuta solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal raggiungimento del requisito pensionistico di qualsiasi genere”