La Corte di Giustizia dell’Unione europea dichiara irricevibile la domanda pregiudiziale di un giudice italiano sulla incompatibilità con il diritto Ue dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. L’ospedale universitario di Padova ha sospeso dalle funzioni e dalla retribuzione una dipendente, infermiera presso il servizio di neurochirurgia, che aveva violato l’obbligo di vaccinazione previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del decreto legge 44/2021, stante l’impossibilità di riassegnarla ad altre mansioni che non comportassero il rischio di diffusione del virus. Con ricorso d’urgenza presentato al giudice del lavoro di Padova, l’interessata ha chiesto la reintegrazione in servizio, facendo valere la contrarietà della normativa italiana alla Costituzione e al diritto dell’Unione e, d’altro lato, allegando di godere di un’immunità naturale acquisita con la guarigione da un’infezione da Covid.
Il giudice del lavoro di Padova ha adito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, dubitando della validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate, concesse dalla Commissione dietro parere favorevole dell’Ema, per i vaccini contro l’infezione da Covid-19, tenuto conto dell’esistenza di trattamenti alternativi efficaci contro la Covid-19 e meno pericolosi -a suo giudizio- per la salute umana. Chiede altresì alla Corte se debba farsi ricorso a tali vaccini anche nel caso in cui i destinatari dell’obbligo di vaccinazione abbiano sviluppato un’immunità al virus a seguito della guarigione dall’infezione. Chiede infine se la sospensione dal servizio sia conforme ai principi di proporzionalità e di non-discriminazione previsti, tra l’altro, dal regolamento 2021/953 sui certificati digitali Ue Covid. Con la decisione di oggi, la Corte di Giustizia dichiara l’irricevibilità del ricorso nella sua integralità.