La norma del codice di navigazione italiano non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento
La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Lo stabilisce la Corte di giustizia dell’Ue intervenendo sul caso della Società Italiana Imprese Balneari che gestisce, sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo, uno stabilimento balneare sul quale ha costruito una serie di opere. Al termine della concessione, al momento del rinnovo, le opere costruite dalla SIIB su tale demanio sono state acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano, come previsto dal codice di navigazione italiano, imponendo di conseguenza il pagamento di canoni demaniali maggiorati.
Il Consiglio di Stato, investito dell’appello presentato dalla SIIB, si è rivolto alla Corte di Giustizia per chiedere se la norma nazionale che prevede che le opere non amovibili costruite su una spiaggia vengano automaticamente acquisite dallo Stato alla scadenza del periodo di prova, per di più senza un indennizzo per il concessionario che le ha realizzate, rappresenti una restrizione alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE).
Secondo la Corte, siccome la norma del codice di navigazione italiano è opponibile a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano, essa non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, prevista dall’articolo 49 TFUE. Tutti gli operatori economici si trovano ad affrontare la medesima preoccupazione, che è quella di sapere se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico. Inoltre, la norma non riguarda le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico ricreativa sul demanio pubblico marittimo italiano. Infatti, la disposizione in parola prevede soltanto che, alla scadenza della concessione e salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario saranno incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo.
Inoltre, l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. Il principio di inalienabilità implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili. La SIIB non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile.
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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