Vaccini, Corte Ue: “Commissione non trasparente su contratti acquisto”

I due ricorsi presentati da gruppo di cittadini e da gruppo eurodeputati Verdi

La Commissione europea non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto di vaccini contro la Covid-19. Tale infrazione riguarda in particolare le clausole di detti contratti relative all’indennizzo nonché le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l’acquisto dei Vaccini. Lo ha stabilito il Tribunale della Corte di giustizia dell’Ue relativa a due ricorsi di un gruppo di cittadini (presentato dal francese Fabien Courtois) e di un gruppo di eurodeputati dei Verdi (presentato da Margrete Auken). Nel 2020 e nel 2021 sono stati stipulati tra la Commissione e alcune imprese farmaceutiche contratti di acquisto di Vaccini contro la Covid-19: circa 2,7 miliardi di euro sono stati rapidamente resi disponibili per effettuare un ordine fermo di oltre un miliardo di dosi di vaccino. Nel 2021 alcuni deputati europei e alcuni privati hanno chiesto, sulla base del regolamento sull’accesso ai documenti 1, l’accesso a tali contratti e a taluni documenti ad essi relativi per comprenderne i termini e le condizioni e per assicurarsi che l’interesse pubblico fosse tutelato. Poiché la Commissione ha concesso solo un accesso parziale a tali documenti, che sono stati messi in rete in versioni oscurate, i deputati europei interessati e alcuni privati hanno investito il Tribunale dell’Unione europea di domande di annullamento. Nelle sue sentenze, il Tribunale accoglie parzialmente entrambi i ricorsi e annulla le decisioni della Commissione nella parte in cui esse contengono irregolarità.

Corte Ue: “Produttore responsabile di danno causato da difetto prodotto”

Per quanto riguarda le clausole dei contratti relative all’indennizzo delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che esse dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro Vaccini, il Tribunale sottolinea che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità ai sensi della direttiva 85/374. Esso rileva che nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto. Esso ricorda che la ragione per la quale le clausole relative all’indennizzo sono state integrate nei contratti, vale a dire compensare i rischi corsi dalle imprese farmaceutiche connessi all’abbreviazione del termine di messa a punto dei Vaccini, era stata avallata dagli Stati membri ed era di dominio pubblico. Esso constata che la Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali di tali imprese. Del pari, la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti che consentissero di capire in che modo l’accesso alle definizioni di «dolo» e di «ogni ragionevole sforzo» in taluni contratti e alle clausole dei contratti relative alle donazioni e alle rivendite dei Vaccini avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio a tali interessi commerciali.

Per quanto riguarda la tutela della vita privata delle persone invocata dalla Commissione per negare parzialmente l’accesso alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l’acquisto dei Vaccini, il Tribunale ritiene che i privati interessati abbiano debitamente dimostrato il fine specifico di servire l’interesse pubblico della divulgazione di dati personali di tali membri. Infatti, è solo in possesso dei loro cognomi, nomi e del loro ruolo professionale o istituzionale che essi avrebbero potuto verificare che i membri in questione non si trovassero in una situazione di conflitto di interessi. Inoltre, la Commissione non ha preso sufficientemente in considerazione tutte le circostanze pertinenti al fine di soppesare correttamente gli interessi in gioco, connessi all’assenza di conflitto di interessi e a un rischio di pregiudizio alla vita privata degli interessati. Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto. Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto. 

Commissione Ue alla Corte: “Sui contratti usato equilibrio”

“La Commissione europea prende atto delle sentenze del Tribunale nei due casi riguardanti l’accesso ai contratti per il vaccino anti-Covid-19 e alle relative informazioni. La Commissione esaminerà attentamente le sentenze della Corte e le loro implicazioni”. Lo afferma l’Esecutivo Ue in una nota. “Nelle sue sentenze, il Tribunale segue la Commissione sulla maggior parte delle rivendicazioni. In particolare, riconosce che la tutela degli interessi commerciali copre le clausole dei contratti riguardanti: l’ubicazione dei siti di produzione; le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale; le disposizioni sugli acconti o sui pagamenti anticipati; l’accesso ai programmi di consegna. Il Tribunale ha confermato che la Commissione aveva il diritto di fornire solo un accesso parziale“, si legge nella nota. “Ha accolto solo parzialmente l’azione legale su due punti. Ha stabilito che la Commissione avrebbe dovuto fornire maggiori spiegazioni per giustificare il rifiuto di accesso a determinate disposizioni nei contratti. Ha inoltre stabilito che la Commissione avrebbe dovuto fornire i dati personali relativi ai membri dei team di negoziazione, composti da rappresentanti degli Stati membri e funzionari della Commissione”, aggiunge.

“In generale, la Commissione garantisce il più ampio accesso pubblico possibile ai documenti, in linea con i principi di apertura e trasparenza. In questi casi, la Commissione ha dovuto trovare un difficile equilibrio tra il diritto del pubblico, compresi i deputati al Parlamento europeo, all’informazione e i requisiti legali derivanti dagli stessi contratti Covid-19, che potrebbero comportare richieste di risarcimento danni a spese dei contribuenti. Infatti, in molti casi in passato, la Corte di giustizia ha riconosciuto la necessità di proteggere gli interessi commerciali di un partner contrattuale”, scrive l’Esecutivo comunitario. “In ogni caso, la Commissione aveva fornito al Parlamento europeo (ai sensi dell’accordo quadro sulle relazioni tra le due istituzioni) informazioni complete sui contratti per il vaccino Covid-19. In conformità con il suo ruolo istituzionale, la Commissione è tenuta a garantire l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi e ha anche il dovere di proteggere la privacy e i dati personali delle persone interessate. In questa fase, la Commissione si riserva le sue opzioni legali”, conclude.