Pensioni: la riforma punto per punto

Roma, 5 dic. (LaPresse) – Sul sito del Governo sono stati pubblicati tutti i dettagli tecnici della riforma previdenziale varata dal Governo ed ora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.

NORME IN FASE DI TRANSIZIONE

– Dal prima gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni.

– Con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la comprensibilita del sistema, si aboliscono le finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresi abolite le quote, e conseguentemente le pensioni di anzianita conseguibili attraverso di esse.

– L’eta di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per le lavoratrici autonome, dal 1 gennaio 2012. L’equiparazione dell’eta delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’eta 62 all’eta 70 vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni.

– Per i lavoratori e per le lavoratrici dipendenti pubbliche, la fascia di flessibilita e compresa tra 66 (eta minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni.

– A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita (gia previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi gia stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione).

– Permane il requisito minimo dell’anzianita contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia.

– L’accesso anticipatoa alla pensione e in ogni modo consentito con un’anzianita di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevita. Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.

– Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero, sulla base di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.

– Si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate progressivamente fino a raggiungere il 22% entro il 2018 (attualmente 20-21%).

– Si vara la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli, portandole gradualmente al 22% e al 20% per le sole zone svantaggiate (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età).

– Vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l’introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi che ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a quelle vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria e che non trovino giustificazioni oggettive. Il contributo di solidarietà e proporzionato all’incidenza di tali regole di favore.

– Si favorisce la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, eliminando l’ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti.

– Per le Casse Professionali, che operano in regime di autonomia, si propone di adottare un dispositivo che impone alle casse medesime di adottare entro il termine di pochi mesi provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l’adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012.

– Viene istituito un Fondo per il finanziamento di politiche attive per il lavoro (donne, giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento e previsto in euro 200 mln nel 2012 e 300 negli anni successivi).

In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale ed assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INPS

NORME CON IL SISTEMA A REGIME

Le pensioni saranno totalmente contributive, a partire circa dal 2035.

– Il sistema previdenziale segue il modello della capitalizzazione virtuale, con formula contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse eta della fascia flessibile (con correzioni rispetto all’età minima di accesso valide soltanto per i lavori usuranti)
– I requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di una anzianita contributiva di 20 anni, 67 anni di eta e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni di eta e di una anzianità contributiva di almeno 5 anni. Con riferimento alla possibilita di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di eta, una anzianita contributiva di 20 anni e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale
– La regola e applicata uniformemente a tutti i lavoratori e incoraggia la permanenza in attivita. Poiché il metodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso della vita lavorativa, l’anzianità minima deve essere tale da comportare un trattamento adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di almeno venti anni. Sempre a regime, dovrebbe prevedersi la possibilita di indicizzare la pensione al Pil pro-capite

VINCOLI FINANZIARI E INTERVENTI URGENTI
– In conseguenza del vincolo finanziario stringente che opera sul bilancio pubblico per il biennio 2012/2013 e della necessita di riportare il sistema Paese in condizioni di stabilita e di equilibrio, viene inserito, per il prossimo biennio, il blocco parziale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, salvaguardando tuttavia le pensioni fino a 2 volte il minimo.