Pegno non possessorio, patto marciano, rimborsi: tutto quello che c'è da sapere sul provvedimento

La Camera ha approvato in via definitiva con 287 sì e 173 no il 'decreto banche' che prevede misure in favore degli investitori in istituti di credito che sono in liquidazione. Il testo, già approvato dal Senato, adesso è legge. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame sono volti ad introdurre nel nostro ordinamento per la prima volta due nuovi istituti, il pegno non possessorio e il cosiddetto patto marciano. La ratio di questa normativa è di semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, facilitare l'accesso al credito delle imprese, rafforzando al contempo il sistema bancario italiano, garantendo maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul provvedimento.

PEGNO NON POSSESSORIO – L'articolo 1 consente agli imprenditori di concedere il pegno su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa senza che questi debbano subire lo spossessamento, consentendo quindi di utilizzare il bene, oggetto del pegno, per la loro attività d'impresa.

PATTO MARCIANO – L'articolo 2 disciplina il patto marciano tale istituito è accessibile solo a imprenditori, banche o altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti al pubblico ed è aperto, chiaramente, solo ai beni immobili. Il vantaggio per il creditore sta nel non dover esperire procedure esecutive lunghe e costose, come accade oggi nel modello tradizionale, essendo avvantaggiato da un sistema molto più semplice e spedito in caso di inadempimento del debitore.  E' stata approvata una significativa modifica allungando i termini di questo inadempimento da sei a nove mesi, ai quali si aggiungono, poi, ulteriori sessanta giorni dopo la comunicazione del creditore: ossia, prima di dover subire uno spossessamento del proprio bene immobiliare, devono passare undici mesi di inadempimento, che a noi sembra un periodo sufficientemente lungo e accettabile.

SFRATTI E INSOLVENZE – All'articolo 3, al fine di facilitare la creazione di un mercato per i crediti deteriorati, si prevede l'istituzione di un registro elettronico presso il ministero della Giustizia, dove saranno elencate tutte le procedure fallimentari esecutive in atto ed anche tutte le situazioni di amministrazione straordinaria, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento, in modo tale che i potenziali creditori, prima di dare dei finanziamenti, possano valutare meglio la situazione economica delle imprese.

ESECUZIONE RECUPERO CREDITI – L'articolo 4 prevede una serie di modifiche al codice di procedura civile, per accelerare e semplificare le procedure esecutive, oggi spesso molto farraginose e costose.

PROFESSIONISTI CHE VENDONO BENI PIGNORATI – L'articolo 5 prevede l'accesso del curatore, del liquidatore e del commissario giudiziale ai dati relativi ai debitori delle procedure concorsuali, ai fini del recupero crediti.

MODIFICHE A LEGGE FALLIMENTARE – L'articolo 6 modifica alcune norme della legge fallimentare al fine di velocizzare le decisioni del comitato dei creditori e le udienze, applicando modalità telematiche.

SOCIETA' PER GESTIONE ATTIVITA' – L'articolo 7 dispone dell'acquisizione da parte del ministero dell'Economia della Società per la gestione di attività SpA, costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997, che potrà acquistare e gestire crediti in sofferenza anche di altri soggetti e non solo dell'ex Banco di Napoli.

DEFINIZIONI – L'articolo 8 definisce le nozioni di investitore, banca in liquidazione, nuova banca, fondo di solidarietà e fondo interbancario di tutela dei depositi.

RIMBORSI AUTOMATICI – L'articolo 9 è fondamentale perché riguarda direttamente il tema delle procedure dei rimborsi ai clienti delle quattro banche Cariferrara, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria.
'L'ipotesi di rimborso agli obbligazionisti – è una cosa *una tantum* che nasce da una interlocuzione con l'Unione europea'. Per erogare questi rimborsi, il governo italiano deve rispettare dei paletti posti dall'Unione europea: la data rispetto alla quale considerare la possibilità d'intervenire (che è quella del 12 giugno 2014), il patrimonio mobiliare di 100mila euro, il reddito lordo ai fini dell'Irpef (che deve essere inferiore ai 35.000 euro) e l'ultimo, il termine del rimborso massimo dell'80 per cento.

L'articolo 9 stabilisce che l'accesso diretto al fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfettario, è valido per gli investitori che siano in possesso di un patrimonio immobiliare di proprietà inferiore a 100mila euro o che abbiano un reddito lordo, ai fini dell'Irpef, nell'anno 2015 inferiore a 35mila euro. Questo 'o' è fondamentale perché è l'elemento che amplia moltissimo la possibilità di accesso diretto al fondo stesso: soggetti che abbiano acquistato strumenti finanziari di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a), entro la data del 12 giugno 2014 – ovvero la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di quella che sarebbe stata la nuova normativa bancaria (BRRD), il principio dell'introduzione del burden sharing e del bail in – e che li detenevano alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, che possono chiedere direttamente al fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e delle spese connesse alle operazioni di acquisto e della differenza positiva tra rendimento degli strumenti finanziari subordinati e rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri.

FONDI SOLIDARIETA' – L'articolo 10 interviene sostituendo il comma 856 (dotazione e limiti del Fondo di solidarietà) e modificando il comma 857 (modalità e termini di operatività del Fondo di solidarietà) dell'articolo 1 della legge di Stabilità per il 2016. Si ricorda che il comma 856 prevedeva che il Fondo di solidarietà fosse alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, disciplinato dall'articolo 96 del Testo Unico Bancario, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie.

Data l'eccezionalità dell'intervento, che nasceva dalla necessità di gestire una fase di transizione che ha visto delle persone essere soccombenti e danneggiate dall'introduzione delle nuove norme, la possibilità di individuare dei parametri che venissero loro incontro ha visto la necessità di incontrarsi in modo significativo con il livello europeo.

Il limite di 100 milioni, introdotto nella legge di stabilità, è stato invece abolito ed ha portato al 30 giugno il termine per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia. Questo è un tema importante e delicato perché, da una parte abbiamo la possibilità di un accesso diretto ad un fondo che permette di avere l'80 per cento immediato (fatto veramente eccezionale); dall'altra, invece, c'è la possibilità del ricorso arbitrale.

IMPOSTE ANTICIPATE – L'articolo 11 apporta una serie di modifiche alla disciplina delle imposte differite attive o attività per imposte anticipate, per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato.

FONDI SOLIDARIETA' BILATERALE – L'articolo 12 invece introduce una deroga, per gli anni 2016-2017 con riferimento al personale del credito, della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterale.

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