Mattarella firma il decreto. Il ministro Lollobrigida: "La coperta era troppo corta"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena firmato il dl Carburanti, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. Dentro anche le sanzioni per chi non espone il prezzo medio dei carburanti: arrivano anche a 6mila euro.

Ci siamo trovati con la coperta corta, dovevamo scegliere quali risorse indirizzare su provvedimenti. Chi chiede questi contributi deve dire dove trovare le risorse”. Così il ministro per l’Agricoltura e la Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso del suo intervento all’appuntamento elettorale ‘Lombardia al voto’, organizzato da Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali. “Francia e Spagna sulle accise hanno agito come noi. La coperta è quella”, ha concluso il ministro. 

E’ stato intanto messo in stand-by lo sciopero dei benzinai.

Sanzioni per chi non espone prezzo carburanti

Le norme del decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio scorso secondo cui le stazioni di servizio dovranno esporre il prezzo medio nazionale dei carburanti a fianco di quello proposto dal gestore dell’impianto, prevedono che in caso di violazione sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 6mila euro. E dopo la terza violazione può essere disposta la sospensione della attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni. Lo prevedono le Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche’ di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, nel decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 , pubblicato in gazzetta ufficiale, per fronteggiare la situazione di eccezionale instabilita’ dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. L’Entrata in vigore del provvedimento è indicata in gazzetta ufficiale in data 15/01/2023.

“Gli esercenti l’attivita’ di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, – si legge in Gazzetta Ufficiale – ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2. 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, puo’ essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni”.

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