Le norme, approvate tra il 2018 e il 2019, hanno modificato profondamente le norme sull'accoglienza dei richiedenti asilo, sul soccorso in mare e sulla cittadinanza
Il tema dei migranti torna in primo piano nell’agenda politica dopo la strage di Steccato di Cutro. Dai soccorsi in mare all’accoglienza nella maggioranza di governo rispunta l’idea di riprendere in mano i decreti sicurezza o decreti Salvini, approvati tra il 2018 e il 2019 che hanno modificato profondamente le norme sull’accoglienza dei richiedenti asilo, quelle sul soccorso in mare, sulla cittadinanza e sull’asilo in Italia. Gli stessi sono poi stati modificati nel 2020 dal governo Conte bis e in parte cancellati dall’intervento della Corte Costituzionale.
L’impianto originario
I decreti sicurezza nascevano con l’intento di stringere le maglie della legge Bossi-Fini, testo di base di tutta la politica migratoria in Italia. Ecco cosa prevedevano.
Permesso di soggiorno
Cancellato quello per motivi umanitari, della durata di due anni e che permetteva l’accesso alla sanità, all’assistenza e all’edilizia residenziale pubblica introducendo dei permessi per protezione speciale di un anno, ‘per calamità naturale nel Paese di origine’, della durata di sei mesi, ‘per condizioni di salute gravi’, per la durata di un anno. Erano inoltre previsti anche ‘per atti di particolare valore civile’ e ‘per casi speciali’.
Protezione umanitaria
Si ampliava la possibilità di rifiuto per reati di violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Era prevista anche la revoca della protezione ai profughi che rientrano senza gravi e comprovati motivi nel Paese di origine, dopo che era stata presentata la richiesta di asilo.
Centri di rimpatrio
Veniva ampliata la durata per l’accertamento dell’identità e della nazionalità nei Centri di permanenza per il rimpatrio, si passava da 90 giorni a 180.
Sprar
Revisionato il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati, l’accesso era infatti consentito solo ai titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati. L’intervento venne affiancato con la revisione dei costi dell’accoglienza e dei bandi delle prefetture portandoli da una media di 35 euro al giorno a circa 24 euro.
Cittadinanza italiana
Veniva revocata per coloro che erano accusati di reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale. Venivano raddoppiati i tempi per la concessione della cittadinanza per matrimonio e residenza.
Maggiori competenze al Viminale
Tra le norme approvate infatti una di queste attribuiva al ministero dell’Interno la competenza di limitare o vietare il traffico di navi ritenute sospette e sempre al ministero spettava il compito di chiudere i porti alle navi.
Ong
Venne modificato il sistema delle multe dal decreto Sicurezza bis. Il capitano delle navi che entrava senza autorizzazione nelle acque territoriali poteva essere condannato a una multa minima di 150mila euro, fino ad un milione. Prevista anche la confisca della nave e l’arresto.
Le modifiche durante il Conte bis
Le modifiche apportate al decreto prevedevano la fine delle sanzioni amministrative e lo stop alla confisca della nave, (a condizione che gli equipaggi informassero le autorità italiane a ogni intervento di salvataggio e il Paese di cui battono bandiera, se non sono italiani), il ritorno della ‘protezione speciale’ – non più denominata umanitaria – per chi, tornando nel proprio Paese, rischierebbe “trattamenti inumani o degradanti”, la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di alcune tipologie di permessi quali ad esempio “per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto cittadinanza o apolidia, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori”.
Vennero poi modificate le norme speciali introdotte con il decreto Salvini che assegnavano al ministro dell’Interno specifiche competenze, prima disciplinate dal codice di navigazione. Ritornavano, quindi, al ministero delle Infrastrutture la titolarità di determinare il divieto o la limitazione del transito di navi, fermo restando che il Mit, nei casi di ordine e sicurezza o di violazione delle norme sul traffico di migranti, dovrà “concertare le proprie decisioni con il Viminale e con il ministero della Difesa, informato il presidente del Consiglio”.
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