Governo, alle 17 il primo Cdm dopo la pausa estiva

Al suo interno anche un confronto sulla manovra. La bozza: da gennaio 2024 indennità di discontinuità a lavoratori spettacolo

Al via poco dopo le 17 di oggi, 28 agosto, a Palazzo Chigi, il primo Consiglio dei ministri (Cdm) dopo la pausa estiva. Al suo interno si dovrebbe tenere anche un primo confronto nell’Esecutivo in vista della legge di bilancio. 

L’ordine del giorno

All’ordine del giorno un disegno di legge riguardante la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); un disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); un disegno di legge riguardante la ratifica ed esecuzione dell’accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); un decreto legislativo sul riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (esame preliminare – Cultura); varie ed eventuali. 

Bozza: da gennaio 2024 indennità discontinuità a lavoratori spettacolo

Dal primo gennaio 2024 arriva l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. È quanto prevede una bozza, visionata da LaPresse, del decreto legislativo atteso oggi in Consiglio dei ministri. L’indennità sarà riconosciuta ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e ai lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità. L’indennità sarà corrisposta ai cittadini Ue residenti in Italia da almeno un anno con un reddito Irpef nell’anno precedente non superiore a 25mila e che abbiano maturato in tale periodo, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, senza contare le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità di Alas o Naspi. Inoltre bisognerà dimostrare che nell’anno precedente a quello della richiesta si è svolto effettivamente lavoro nel mondo dello spettacolo e non si sono avuti rapporti di lavoro a tempo indeterminato né trattamenti pensionistici. L’indennità – corrisposto in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno – sarà riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera dell’indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori discontinui del mondo dello spettacolo “è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente”, si legge nella bozza. “Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati, il contributo addizionale è pari all’1,10 per cento dell’imponibile previdenziale” anziché al 1,4 percento, senza l’aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo come era invece stabilito dal decreto lavoro del 2012. “All’onere derivante dall’applicazione della riduzione contributiva di cui al primo periodo, valutato in euro 4,9 milioni per il 2024, euro 5 milioni per il 2025, euro 5,1 milioni per il 2026, euro 5,2 milioni per il 2027, euro 5,3 milioni per il 2028, euro 5,4 milioni per il 2029, euro 5,5 milioni per il 2030, euro 5,7 milioni per il 2031, euro 5,8 milioni per il 2032, euro 5,9 milioni per il 2033, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalla cessazione di efficacia delle disposizioni” sull’Alas del 2021 per la disoccupazione involontaria.