Il parere della Sesta Commissione: "Serve un regime transitorio"

La Sesta Commissione del Consiglio Superiore di Magistratura ha espresso una nuova preoccupazione riguardo alla riforma della prescrizione. “A fronte della brevità del termine che residua per il conseguimento dell’obiettivo negoziato con la Commissione Europea nell’ambito del Pnrr, risulta giustificata la preoccupazione, espressa anche nel corso dei lavori parlamentari e, più di recente, dai dirigenti degli uffici giudiziari di secondo grado, che l’entrata in vigore della novella renderebbe necessaria una completa riprogrammazione delle attività giurisdizionali negli uffici di secondo grado e di legittimità, con riorganizzazione dei ruoli di udienza, ad oggi predisposti”. E’ quanto si legge nel parere approvato all’unanimità dalla Sesta Commissione del Csm e che sarà votato mercoledì dal Plenum. 

Commissione Csm come Corti appello: “Serve regime transitorio”

“In un frangente nel quale l’urgenza di restituire efficienza al sistema giudiziario penale costituisce un obiettivo imposto anche dagli impegni concordati con l’Europa sembrano ricorrere pregnanti ragioni per l’adozione di una specifica disciplina transitoria, che d’altra parte, ha sovente accompagnato le modiche in materia di prescrizione. I vantaggi di una disciplina transitoria sarebbero plurimi”, afferma la Commissione.

Il parere è quindi sulla stessa linea di quanto denunciato dai presidenti delle Corti d’Appello italiane in una lettera al Guardasigilli Carlo Nordio. La riorganizzazione legata alla nuova norma sulla prescrizione “sarebbe prevedibilmente molto onerosa in quanto l’individuazione dei procedimenti da trattare con priorità richiederebbe la preventiva ricostruzione del regime di prescrizione e/o improcedibilità applicabile ad ognuno di essi. Al fine di scongiurare tali possibili evenienze – prosegue il testo – sarebbe opportuno completare l’intervento normativo con la previsione di un regime transitorio, il cui perimetro di ammissibilità è ben definito alla luce della giurisprudenza costituzionale, con riferimento sia agli aspetti migliorativi che peggiorativi di una nuova disciplina”.

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