Lo fa sapere in una nota l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Il confronto televisivo tra esponenti della politica è legittimo se accettato dalla larga maggioranza delle liste in competizione elettorale e rappresentate in parlamento. Lo ha fatto sapere l’Agcom. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del 15 maggio 2024 ha esaminato e si è pronunciato (con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi) sulla questione dell’organizzazione dei confronti televisivi in trasmissioni di informazione giornalistica tra esponenti politici in vista delle elezioni Europee. Il confronto è stato avviato in seguito di specifiche richieste dell’emittente Rai, della comunicazione della Presidente sen. Barbara Floridia, della segnalazione del dott. Michele Santoro nonché tenendo conto dell’annunciata volontà di alcune emittenti in relazione allo stesso oggetto. E’ quanto si legge in una nota.
La disciplina sulla par condicio, come risulta dal combinato delle disposizioni della delibera n. 90/24/CONS e di quelle del provvedimento del 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevede che qualora la Rai o le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto “devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti […] oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto”. Occorre quindi valutare la sussistenza del rispetto del principio di parità di trattamento, come delineato nell’articolo citato, in funzione delle modalità di esecuzione e collocazione delle trasmissioni. Nel caso specifico, la parità di trattamento può essere garantita dall’offerta a tutti i soggetti politici della medesima opportunità di confronto.
Il Consiglio dell’Autorità, ritiene inoltre che le trasmissioni dedicate al confronto, come definite dall’articolo 7, comma 11, del regolamento dell’Autorità e dall’articolo 4, comma 7-ter, del provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, possano considerarsi legittime ove il relativo format sia accettato da una larga maggioranza delle liste in competizione elettorale e comunque dalla maggioranza delle liste con rappresentanza in parlamento. Eventuali spazi compensativi per coloro che dovessero rinunciare al format dei confronti dovranno essere organizzati nel rispetto dei principi previsti dalla citata normativa e in particolare del principio delle stesse opportunità di ascolto.
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