Sarebbero in contrasto con i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti "dalla Direttiva Bolkestein e dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"

Sono illegittime le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in quanto contrastanti con i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti “non solo dalla c.d. Direttiva Bolkestein, ma anche dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Così il Consiglio di Stato, che con le tre sentenze depositate oggi e relative ai giudizi oggetto delle decisioni delle Sezioni unite della Cassazione e della Corte di Giustizia ha riaffermato “i consolidati principi della sua giurisprudenza” in materia.

La disapplicazione delle norme nazionali sulle concessioni demaniali marittime, chiarisce il Consiglio di Stato “si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, che in ogni caso non risulta essere decisiva in quanto anche ove si ritenesse che la risorsa non sia scarsa, le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in presenza di un interesse transfrontaliero certo e dal diritto nazionale anche in assenza di tale interesse”. Il Consiglio di Stato ribadisce pertanto “la necessità, per i Comuni, di bandire immediatamente procedure di gara imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023″. In relazione all’avvio della stagione balneare e in base all’espressa disposizione di legge (art 3, comma 3, della legge n. 118/2022 nella sua originaria versione e disapplicate le modifiche apportate dalla legge n. 14 del 2023), è consentita “in caso di difficoltà nel completamento della gara, la sola proroga c.d. tecnica fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni già scadute per i Comuni che abbiano deliberato di avviare o abbiano già avviato le gare per assegnare le concessioni”.

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