L'indagine effettuata dall’avvocata Alessia Cicatelli, membro di Giunta dell’Associazione Luca Coscioni

L’Italia è l’unico Paese al mondo in cui il suicidio medicalmente assistito è legale (sulla base della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato/Antoniani) per quei pazienti che, oltre a essere essere affetti da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili ed essere capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, siano tenuti in vita da un trattamento di sostegno vitale. È quanto emerge da un’indagine effettuata dall’avvocata Alessia Cicatelli, membro di Giunta dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, che ha comparato le legislazioni in materia di suicidio assistito di tutti i Paesi del mondo, sintetizzate in questa mappa. “Le legislazioni estere prevedono quali requisiti comuni: il compimento della maggiore età, la capacità di autodeterminarsi, l’essere affetto da malattie o condizioni irreversibili, fonti di sofferenze intollerabili. Ma mai, in nessuna legge attualmente vigente nel resto del mondo, è previsto anche il requisito della dipendenza da un trattamento di sostegno vitale”, ha detto Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni.

“La Corte costituzionale, quando si è espressa sul caso di Dj Fabo, non poteva spingersi oltre e sconfinare nel potere legislativo proprio del Parlamento, individuando casi diversi da quello su cui era chiamata a esprimersi. Ed ecco quindi che, essendo Fabiano Antoniani tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, questo è diventato un requisito la cui presenza è necessaria per poter accedere legalmente, in Italia, al suicidio medicalmente assistito”, prosegue Gallo. 

Requisito questo che però, in assenza di un intervento legislativo del Parlamento richiesto dalla Consulta, finisce per avere effetti discriminatori se applicato rigidamente. Si pensi alla maggior parte dei pazienti oncologici, anche terminali, che vogliono porre fine alle proprie sofferenze, ma non possono accedere al suicidio assistito perché non sono dipendenti da un trattemento di sostegno vitale in senso stretto. Come ha ricordato il Presidente Barbera nei giorni scorsi, è su tale requisito che nuovamente la Consulta è chiamata ad intervenire a seguito di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Gip di Firenze a seguito dell’aiuto fornito a Massimiliano da Chiara Lalli, Felicetta Maltese e Marco Cappato”, conclude Gallo.”Il procedimento aperto nei nostri confronti in merito all’aiuto fornito a Massimiliano rappresenta l’occasione per definire i contorni del criterio del ‘sostegno vitale’ che, come la ricerca di Alessia Cicatelli evidenzia, non esiste in nessun’altra legislazione”, ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. “Intanto proseguiamo con le azioni di disobbedienza civile, per le quali attendiamo l’evoluzione di 6 filoni giudiziari (Milano, Roma e Bologna) in cui siamo indagati, insieme ad altri iscritti all’Associazione Soccorso Civile, per un reato punito in Italia con una pena da 5 a 12 anni di carcere”. Nel frattempo sono a oggi 15 le Regioni in cui la proposta di legge “Liberi subito” – per garantire tempi certi di risposta da parte del Servizio sanitario alle richieste di aiuto medico alla morte volontaria – è stata depositata ed è in attesa di essere discussa. 

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata