Nato nel 1924, oggi si applica solo agli studenti delle scuole secondarie: se inferiore a sei decimi comporta la bocciatura

Con la legge 30 ottobre 2008, n. 169 viene introdotto nelle scuole secondarie italiane il principio secondo cui ‘la valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo’. La normativa aggiunge che, “ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo”. Il voto in condotta si esprime in decimi e un 5 può portare alla bocciatura indipendentemente dai voti ottenuti nelle singole materie. Il Ministero specifica che “la valutazione degli studenti deve avvenire prendendo in considerazione il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico”. Il voto è espressione collegiale del Consiglio di Classe e viene attribuito su proposta del docente coordinatore di classe. I docenti valutano comportamento, frequenza e impegno. La valutazione “non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno”.

La storia del voto in condotta

Tutto ha inizio con il Regio decreto del 24 giugno 1924, n. 1054, il primo della Riforma Gentile, in cui si affermava che “la promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voti non inferiore a 6 decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini e otto decimi in condotta”. Solo con la legge n. 517 del 4 agosto 1977 vengono modificate le norme in tema di valutazione scolastica. Il voto di condotta per la scuola elementare e per la scuola media scompare e viene sostituito da una valutazione globale sullo studente

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