Roma, 19 dic. (LaPresse) – Relativamente alla designazione dei Paesi “sicuri”, “il giudice ordinario” “non può sostituirsi al ministro degli Affari esteri. Non può neppure annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale. Può tuttavia”, “valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto”, “con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale”. Lo ha reso noto la Corte di Cassazione.

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