Non entrerà in vigore il cosiddetto 'paracadute' in caso di fallimento di istituti di credito di Paesi aderenti
Senza la ratifica da parte dell’Italia, dopo il voto contrario da parte della Camera dei deputati, non potrà entrare in vigore in via definitiva – dopo la fine del periodo transitorio al 31 dicembre 2023 – dal primo gennaio 2024 la modifica del Mes, con l’introduzione del backstop, il cosiddetto paracadute in caso di fallimento di istituti di credito di Paesi aderenti. Continuerà invece ad applicarsi il vecchio trattato.
Il Trattato MES era stato infatti rivisto per fornire una base giuridica per una serie di nuovi compiti assegnati al MES. Questi compiti, si legge sul sito del Meccanismo europeo di stabilità, rientravano in un pacchetto più ampio di misure approvate dai capi di Stato e di governo nel dicembre 2018 per completare l’unione bancaria e rafforzare ulteriormente l’unione economica e monetaria (UEM) e il MES. Ciò includeva l’introduzione del sostegno comune per il Fondo di risoluzione unico (SRF), fornito dal MES per conto dell’area dell’euro, nonché l’ulteriore sviluppo degli strumenti di assistenza finanziaria e del ruolo del MES.
Il Fondo di risoluzione unico (SRF) è un fondo istituito dall’UE per la risoluzione delle banche in fallimento nel contesto dell’Unione bancaria. È finanziato dai contributi del settore bancario, non dal denaro dei contribuenti. Nel caso in cui l’SRF si esaurisca, il MES può fungere da backstop e prestare i fondi necessari all’SRF per finanziare una risoluzione, mettendo a disposizione una linea di credito rotativa. Ma questa innovazione, cioè il backstop per il Fondo di risoluzione, non entrerà definitivamente in vigore, alla luce della mancata ratifica di uno degli Stati Membri, l’Italia.
L’introduzione del backstop comune era prevista entro il 1° gennaio 2024 ma, nella riunione del 30 novembre 2020, l’Eurogruppo aveva deciso di introdurre il backstop in via transitoria già dall’inizio del 2022 fino al 31 dicembre 2023.
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